Deducibilità e detraibilità della donazione

Le donazioni effettuate a favore di Associazione Comunità San Giovanni Battista APS, oltre ad aiutare l’associazione e le numerose persone che quotidianamente ricevono il suo aiuto, permettono anche al donatore di ottenere un risparmio fiscale. Vediamo come.

Facciamo un po’ di chiarezza

Erogazioni liberali in denaro o di beni? Detrazione o deduzione? Persona fisica o Azienda?
Iniziamo con il dire che le erogazioni liberali (o donazioni) effettuate a favore dell’associazione beneficiano di un trattamento differente a seconda che siano effettuate da persone fisiche rispetto al caso in cui siano effettuate da aziende o piò in generale da persone giuridiche.
Inoltre va distinto il caso in cui si tratti di erogazioni liberali in denaro rispetto alla donazione di beni.
Prima di iniziare facciamo anche un doverosa distinzione fra i termini DEDUCIBILITA’ e DETRAIBILITA’.

La detraibilità si applica sull’imposta lorda: una volta determinato l’importo delle imposte da pagare, si sottrae dalla stessa un importo pari ad una quota parte dell’erogazione liberale in denaro effettuata.

La deducibilità si applica invece sul reddito imponibile: quindi sommati tutti i redditi del donante maturati nell’anno, prima di applicare le aliquote che determineranno l’imposta da versare, si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate riducendo così la base imponibile.

In entrambe i casi, la condizione necessaria affinchè sia possibile operare la detrazione o la deduzione è che l’erogazione liberale in denaro avvenga con sistemi tracciabili cioè attraverso banche, uffici postali o altri sistemi che permettano la sua tracciabilità.

Erogazioni effettuate da persone fisiche

 Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro possono a loro discrezione sceglie se dedurre la liberalità dal reddito o detrarne una parte dall’imposta, secondo la propria convenienza. Naturalmente Deduzione e Detrazione, operano in modo differente. Scopriamo come.

Nel caso in cui la persona opti per la detrazione, essa ammonterà al 30% dell’importo della donazione stessa su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d’imposta di 9.000 euro.

Nel caso in cui, invece la persona opti per la deducibilità della donazione, l’importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Erogazioni effettuate da persone giuridiche (società)

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, da persone giuridiche (enti e società), è prevista la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile, sempre nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell’eccedenza negli anni successivi vale anche per le società e gli enti.

Erogazioni in natura

Riguardo alle donazioni di beni in natura, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019.

In pratica, deduzione e detrazione operano come visto sopra, ma per determinare l’entità dei benefici è indispensabile definire correttamente il valore dei beni.

Il decreto specifica che l’ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato. Nel caso di beni strumentali si fa riferimento al residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento; nel caso infine di beni o servizi di cui all’art.85, c.1 lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.

Per garantire la tracciabilità dell’operazione e l’operabilità dei benefici è necessario che vi sia traccia scritta attraverso documenti ufficiali redatti dal donatore da cui si evinca la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro oppure nel caso in cui non sia possibile desumere il valore dei beni sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà fornire una perizia giurata recente che attesti il valore dei beni donati, consegnandone copia al beneficiario.

A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Rimane in vigore la legge 166/2016 per cui la donazione a enti del terzo settore di alcune tipologie di beni quali le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi e gli altri prodotti elencati e definiti dall’art. 16, c.1 della legge 166/2016, non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerino destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

La donazione di tali beni, purchè debitamente documentata e segnalata agli organi competenti con le modalità previste nella medesima legge, non è considerata cessione e l’Iva relativa al loro acquisto, o ai costi sostenuti per la loro fabbricazione, non ha limiti di detrazione.

A fronte di ogni singola erogazione liberale “tracciabile” effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente, l’associazione rilascerà apposita ricevuta che potrà essere utilizzata l’anno successivo in fase di dichiarazione dei redditi.